frutta verdura ingr-carni slid-pesci fiori
a cura di GIUSEPPE PALMA
Segretario Generale AssoIttica

Cosi come a Voi già noto, lo scenario normativo inerente la tracciabilità e la conseguente etichettatura dei prodotti ittici risulta modificato dalla recente normativa.
La regolamentazione, di settore, rappresentata dal Reg. UE 1169/2011, norma di carattere orizzontale, in breve denominato FIC, e dal Reg. UE 1379/2013, norma di carattere verticale, in breve denominato OCM, integra e modifica il preesistente quadro normativo.
In quest’ottica il ruolo del Mercato all’ingrosso, e quendi del Direttore del mercato, risulta di fondamentale importanza per il rispetto della norma, tra informazione e comunicazione delle innovazioni legislative all’operatore del settore alimentare.

 

Etichettatura dei prodotti ittici
Il Reg. UE 1169/2011, riguarda «l’alimento preimballato», pertanto d’interesse marginale per il settore.
Gli alimenti preimballati ai sensi del FIC, pertanto, dovranno recare in etichetta le seguenti informazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolimetrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.

Il Reg. UE 1379/2013 prevede, per i prodotti offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività, in aggiunta alle indicazioni previste dal FIC, le  indicazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 1, di seguito riportate:


a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. 

Il campo d’applicazione dell’OCM, ben disciplinato, prevede l’esclusione dei prodotti trasformati e preparati. Si rimanda, per completezza di informazione, alla consultazione dell’apèposito campo d’applicazione.
Entrata in vigore
Il FIC si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), ovvero la “dichiarazione nutrizionale” cosi come prevista dal provvedimento, che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016.
A tal proposito si evidenzia che le parti non disciplinate dal FIC sono oggetto di apposita discussione in merito all’aggiornamento del D. lgs 109/92.
La sezione d’interesse dell’OCM, ovvero Capo IV, si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014 mentre, cosi come previsto al comma 5 del art. 35 dell’OCM, “I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock”.