Avvocato Giovanni Francesco Fidone, amministrativista e giuspubblicista esperto in materia di mercati agro-alimentari.
Una problematica particolarmente “sentita”, all’interno dei Mercati all’Ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, è quella della gestione e del riutilizzo degli imballaggi.
Ebbene, la disciplina degli imballaggi si rinviene nel D. Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. “Codice dell’Ambiente”) il quale, all’art. 218, comma 1, lett. a) definisce l’imballaggio come “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
L’imballaggio è, quindi, riutilizzabile quando “è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo” (art. 218, comma 1, lett. e).
Pertanto, il riutilizzo consiste in “qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato” (art. 218, comma 1, lett. i).
Inoltre, per quel che è di interesse, l’art. 218, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce l’operazione di ripresa come la “restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso”.
Agli imballaggi, ed alla loro gestione, è doveroso applicare la normativa comunitaria che disciplina i M.O.C.A. (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti), nonché le norme contenute all’interno del “pacchetto igiene”, ossia quelle dei quattro regolamenti comunitari nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004.
In particolare, i M.O.C.A. sono disciplinati dal Regolamento CE n. 1935/2004 che li definisce come “materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati” e stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione.
L’art.1 del Reg. CE n. 1935/2004 è invece relativo “ai materiali ed agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodottialimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili”.
Ai sensi dell’art. 3 del medesimo Regolamento, tutti i materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione, affinché in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da “a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche”.
È opportuno, dunque, che gli operatori della filiera agroalimentare rispettino le norme dettate in materia di igiene.
Il Regolamento che rappresenta il “perno” della disciplina in materia di igiene dei prodotti alimentari e di tutto il “pacchetto igiene”, applicabile alla fattispecie in esame, è il n. 852 del 2004, poiché individua i canoni “igienico-alimentari” cui devono attenersi tutti gli operatori del settore alimentare, anche in merito alla gestione degli imballaggi.
Difatti, lo stesso Regolamento prevede, nell’Allegato II - Capitolo V, che tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti devono “a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione; b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati; d) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante”.
L’art. 3 pone in capo agli operatori della filiera agroalimentare l’obbligo di “garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento”; l’art. 5, invece, stabilisce che “Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP”. In particolare, le regole igienico-alimentari applicabili al confezionamento e all’imballaggio, contenute nel Reg. CE n. 852/2004, sono chiare: “1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione; 2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione; 3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia; 4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare”.
Inoltre, il Regolamento CE n. 2023 del 2006, applicabile anche al settore della produzione di cassette di legno per ortofrutta, stabilisce le norme relative alle “buone pratiche di fabbricazione” (G.M.P.) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.), elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 1935/2004, ed è applicabile a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti.
In particolare, l’art. 4 di tale Regolamento prevede che gli operatori del settore devono garantire lo svolgimento delle operazioni di fabbricazione nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle “buone pratiche di fabbricazione” (G.M.P.), le quali consistono, secondo l’art. 3, in “aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche”.
Orbene, posto il quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla gestione ed al rispetto delle norme igienico-alimentari e delle “buone pratiche di fabbricazione”, per quanto concerne gli imballaggi, sono possibili alcune considerazioni.
Gli imballaggi possono essere riutilizzati nel momento in cui siano stati progettati per poter compiere un numero minimo di spostamenti e possono essere riempiti nuovamente o reimpiegati per un uso identico a quello per il quale sono stati concepiti.
Non può essere revocato in dubbio che gli imballaggi, sia nel momento antecedente ed all’atto della riutilizzazione, debbano garantire i requisiti di genericità, pulizia ed integrità, in ossequio alla normativa sopra illustrata.
Tuttavia, nel momento in cui cessino di essere riutilizzati, gli stessi diventano rifiuto di imballaggio.
Ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006, si intende per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
L’art. 206-bis del “Codice dell’Ambiente”, inoltre, individua quale Autorità preposta a vigilare e garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il quale ha il compito di prevenire la produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
In ogni caso, gli imballaggi non devono essere composti da materiali tali da trasferire ai prodotti alimentari componenti che possono costituire un pericolo per la salute del consumatore o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
È indispensabile rispettare tutte le norme di sicurezza dettate in materia di igiene degli alimenti, in quanto gli imballaggi devono essere mantenuti in buono stato, puliti e, qualora necessario, disinfettati.
Gli imballaggi che non sono considerati come rifiuti (se concepiti come rifiuti, non saranno più reimpiegabili) possono essere riutilizzati, in ossequio alla sopra richiamata normativa che ne permette, per l’appunto, il riutilizzo qualora gli stessi siano stati progettati per un numero minimo di viaggi o rotazioni.
Risulta evidente come il “Codice dell’Ambiente” tenda ad incentivare la restituzione degli imballaggi usati, in conformità ai principi del diritto comunitario, promuovendo lo sviluppo di “tecnologie pulite” e favorendo la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo.
Sul punto, è bene sottolineare che, al fine di evitare lo spreco degli imballaggi, soprattutto di quelli a contatto con alimenti, sono stati progettati anche imballaggi “attivi” ed “intelligenti”: i primi hanno il compito di assorbire varie sostanze indesiderate, eliminando i gas sgradevoli o emettendo sostanze che garantiscono l’inalterabilità dell’ambiente in cui sono riposti i prodotti alimentari, con evidenti risultati relativi al miglioramento ed alla durata della conservazione; i secondi possiedono dei sistemi di monitoraggio dell’alimento ed informano il consumatore sullo stato del prodotto e sulla sua conservazione.
Allo stesso tempo, sono stati brevettati vari imballaggi attivi (si pensi agli imballaggi attivi di Bestack) che hanno la finalità di ridurre lo spreco e la deperibilità dei prodotti ortofrutticoli, garantendo una minore proliferazione microbica su frutta e verdura contenuta in cartoni ondulati dotati di particolari oli essenziali, rispetto alle cassette in plastica o in legno generalmente utilizzate.
Inoltre, l’art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006 chiarisce quali siano gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, in merito alla gestione degli imballaggi, affermando che: “I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”.
Il comma 10 dell’art. 221 del Codice dell’Ambiente pone a carico dei produttori e degli utilizzatori “a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari”.
Pertanto, qualora l’imballaggio venga restituito, la responsabilità per il successivo riutilizzo, ritiro o raccolta (in quest’ultimo caso, qualora siano concepiti come rifiuti) grava in capo al produttore, in ossequio alla normativa sopra citata, sempre che gli imballaggi stessi presentino i requisiti di pulizia, integrità e disinfezione previsti dalle norme in materia di igiene degli alimenti.
E’ chiaro, tuttavia, che gli operatori mercatali saranno direttamente responsabili del corretto impiego degli imballaggi, nell’ambito del rispetto dei requisiti di igiene sopra individuati, nella fase “di propria pertinenza” che è quella della distribuzione.
Anche in materia di gestione e riutilizzo degli imballaggi, come in altre materie di grande rilievo nel campo del commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, la disciplina si presenta molto articolata, complessa e poco omogenea.
E’ chiaro che le superiori considerazioni non possono avere carattere esaustivo, ma rappresentano le “fondamenta” di ogni approfondimento che gli operatori del settore potranno effettuare, nell’individuazione di buone prassi nella conduzione della propria attività di impresa nel settore.