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03 01Barbara Della Valle - Tecnologo alimentare

Decreto legislativo, 15/09/2017 n° 145, G.U. 07/10/2017
Dopo la rivoluzione del Regolamento U. E. 1169 del 2011 arrivano altre novità sul fronte italiano dell’etichettatura. Con il  Decreto Legislativo n. 145 del  15 settembre 2017 (pubblicato in G.U. il 7 ottobre) tornerà infatti obbligatoria sui prodotti preconfezionati l’indicazione della sede dello stabilimento o, se diverso, di confezionamento.

Una norma tutta italiana dunque che va a riprendere quanto originariamente indicato nella normativa quadro che ha dettato le indicazioni obbligatorie in etichettatura dal 1992 ed abrogata con l’entrata in vigore del Regolamento citato. Nonostante il nuovo Regolamento si prefiggesse di ammodernare ed uniformare la normativa sull’etichettatura in tutta Europa, fin da subito le associazioni dei consumatori italiane hanno chiesto a gran voce la reintroduzione di questa indicazione della normativa nazionale, persa nel testo comunitario sotto il peso della GDO e dei grandi marchi abituati sempre più ad affidare la produzione ad aziende terze.

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Una grande vittoria dei consumatori Italiani dunque, ma anche di tutto il comparto alimentare nazionale che oggi più che mai ha fatto del “prodotto in Italia” un brand che è sinonimo di sicurezza alimentare e di  ineccepibile qualità sensoriale. Finalmente la norma appare ora più matura e completa, adatta a garantire un “elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione” come recita il Considerando n. 3 del Reg. UE 1169/11. Accanto alla reintroduzione dell’indicazione della sede dello stabilimento rimane infatti anche l’obbligo di indicare “il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti. Quest’ultimo è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione”. [vedi Reg. UE 1169/11 art. 8, parag.1 e art. 9, parag.1 lett. h)]
Una doppia informazione dunque: da un lato dovrà essere indicato l’Operatore che si accolla la “paternità” commerciale del prodotto (impone un proprio marchio, decide le specifiche del prodotto, seleziona l’impresa produttrice, ecc) che non veniva citato nella vecchia norma e dall’altra tornerà ad essere indicata la sede dello stabilimento di produzione tramite l'indicazione della località ove si trova lo stabilimento stesso e anche
del suo indirizzo, qualora l'indicazione della località non sia sufficiente ad identificare in modo agevole e immediato l'impianto produttivo. Appare evidente quindi che L’Italia ha stabilito la reintroduzione di questa informazione anche al fine di garantire una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti non conformi da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

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Naturalmente per rispettare gli obblighi derivanti dal diritto europeo (libera circolazione delle merci) e dagli accordi commerciali internazionali, l'indicazione del luogo di produzione o di confezionamento non sarà obbligatoria per i prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del Reg. Ue 1169/2011 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Ue o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (See).
La nuova normativa peraltro prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l'informazione in oggetto, e ciò comunque fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti in questione.
Dal 5 aprile 2018 saranno quindi applicabili in Italia anche le previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno,  salvo che il fatto costituisca reato, fino a 15000 euro.
Ultima novità di questa norma è la competenza sui controlli che vede per questo specifico aspetto il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quale autorità amministrativa competente, facendo comunque salve le competenze già spettanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, oltre che agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
La legge prevede anche alcune eccezioni al predetto obbligo di indicazione in etichetta del luogo di produzione o di confezionamento, e ciò nei seguenti casi:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con quella dell'operatore responsabile;
b) la confezione riporti un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria;
c) l'indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.
È inoltre prevista la non applicabilità del suddetto obbligo ai seguenti prodotti alimentari, le cui indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura e di presentazione non vengono dunque innovate dal d. lgs. 145/2017: vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, vino ottenuto da uve appassite e il vino di uve stramature.

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