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IL TAR-SICILIA da ragione alle Capitanerie di Porto in materia di controlli 
sui prodotti ittici a tutela della salute dei consumatori 
a cura di PIETRO CERNIGLIARO

Nelle more di un eventuale pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recentissima sentenza il TAR Sicilia (645/2015) ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento in sede ispettiva a mezzo del quale personale della Capitaneria di porto di Palermo aveva contestato la violazione dell’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 al titolare di un ristorante che non era stato in grado di produrre informazioni e/o documenti in merito alla tracciabilità del prodotto ittico presente all’interno dell’esercizio commerciale;

con ciò smentendo l’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Veterinario – che aveva archiviato il verbale in questione, affermando l’incompetenza della Capitaneria di porto ad effettuare controlli che possano refluire sulla irrogazione di sanzioni amministrative afferenti anche indirettamente ai controlli a tutela della salute dei consumatori. 

Contro tale assunto, il TAR ha rilevato che l’attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché quella di accertamento delle infrazioni, sono rimesse al Corpo delle Capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca ai sensi del D.Lgs. 4/2012. Parimenti, non può essere messo in dubbio che il prodotto ittico costituisca a sua volta un prodotto alimentare e sia, pertanto, assoggettato al regime di rintracciabilità di cui al citato Regolamento comunitario. 
Del resto lo stesso Ministero della Salute ha chiarito in più di un’occasione che le Capitanerie possono effettuare controlli concernenti la sussistenza della documentazione imposta agli esercenti dalla normativa in vigore, in modo da consentire un’adeguata rintracciabilità dei prodotti alimentari.